Le unioni civili entrano nel 730/2017

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 42414/2017 pubblicato ieri, torna sulle istruzioni al modello di dichiarazione 730/2017 – approvato con il provvedimento del 16 gennaio scorso – apportando alcune modifiche. Le novità riguardano alcuni riferimenti alla L. 76/2016, alla riduzione del 50% dell’IMU per gli immobili in comodato ai parenti di primo grado, all’agevolazione per i lavoratori rimpatriati e alla detrazione per i redditi da pensione.

Per quanto riguarda le unioni civili, il provvedimento di ieri aggiunge, nel paragrafo dedicato alle ultime novità del modello 730, la precisazione che, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della L. 76/2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Un’altra modifica riguada invece la compilazione del “QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati”, nel punto dedicato ai fabbricati non locati.

Le istruzioni già illustravano che per alcune categorie di immobili può essere prevista l’esenzione totale dall’IMU. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 1. Col provvedimento di ieri si precisa che, dal 2016, per l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50% dell’IMU invece che l’esenzione totale (art. 1 comma 10 L. 208/2015).


Passando alle istruzioni per la compilazione del “Quadro C”, alla “SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati”, le “nuove” istruzioni intervengono sulla casella “Casi particolari”, nella quale va indicato: 
- il codice “1” se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero. In presenza dei requisiti previsti dalla L. 238/2010, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori;
- il codice “2” se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non  occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008 o in uno dei sette anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10%;
- il codice “4” se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero. In presenza dei requisiti previsti dall’art. 16 DLgs. 147/2015, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%.

Si ricorda che nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici “1”, “2” e “4” è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro.La casella, dunque, va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi 2017.
In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20%, al 30% o al 70%) e non, come indicato nella precedente versione delle istruzioni, ridotta al 10%, al 20% o al 30%.

Inoltre, vi sono state modifiche alle tabelle in Appendice. Nella “Tabella 7 - Detrazione per i redditi di pensone”, prospetto dedicato ai soggetti di età pari o superiore a 75 anni, l’indicazione della voce “reddito complessivo” al secondo rigo diventa “compreso tra euro 8.001 e 15.000”. Infine, la Tabella contenente l’elenco dei Comuni istituiti per fusione nel corso del 2016 e che hanno adottato aliquote dell’addizionale comunale differenziale viene interamente sostituita.



Nessun commento:

Posta un commento