L'art. 15, co. 1, lett. c-bis) del TUIR prevede una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie sostenute nell'anno fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro.
Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.
Le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano:
i) le prestazioni professionali rese dal veterinario;
ii) l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario (Cfr. circolare n. 55 del 2001) e definiti dall'art. 1 del D.lgs. n. 193 del 2006;
iii) le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.
In tema di detrazione IRPEF del 19% prevista per le spese veterinarie, si è recentemente espressa l’Amministrazione Finanziaria (R.M. 27.2.2017 n. 24) chiarendo che è possibile detrarre le spese relative all'acquisto di farmaci veterinari senza la prescrizione medica purché le stesse siano certificate da scontrino parlante.
Tale beneficio non è invece applicabile alle spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario.
Secondo l'Agenzia, infatti, tali mangimi non possono essere considerati farmaci, bensì prodotti appartenenti all'area alimentare.
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